È obbligatoria la RC Professionale Infermiere – OSS?
Dal 15 agosto 2014 per gli Infermieri e gli Operatori Socio Sanitari iscritti all’Albo è entrato in vigore l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa per la copertura della Responsabilità Civile Professionale, secondo il D.P.R. 137/2012 e successivo D.L. 69 del 21 giugno 2013.
Chi si deve assicurare?
- L’infermiere l’operatore socio sanitario che lavora come libero professionista, sia quando opera in ospedali o ambulatori pubblici, sia quando svolge l’attività presso strutture e studi privati;
- L’infermiere l’operatore socio sanitario che lavora come dipendente, collaboratore o consulente di ospedali privati o pubblici, o di altri istituti autorizzati a prestare servizi sanitari.
Ma cosa copre la RC Professionale Infermieri?
L’assicurazione per infermieri protegge l’assicurato dalle perdite economiche derivate da una richiesta di risarcimento generata da un errore o da una negligenza commessa sul lavoro, purché sia presentata durante il periodo di validità della polizza. L’assicurato viene rimborsato anche delle spese dovute ai provvedimenti giudiziali o sostenute per la difesa legale, entro il limite del 25% del massimale scelto.
L’assicurazione tutela il personale infermieristico o socio sanitario anche nel caso in cui sia la struttura o la clinica presso cui lavora a rivalersi contro di lui, in quanto lo ritiene personalmente responsabile di danni arrecati a terzi.
Gli errori più comunemente commessi dal personale infermieristico sono:
- errata somministrazione di farmaci o terapie;
- errata trascrizione di una prescrizione medica;
- attribuzione a un OSS di attività non previste per questa figura professionale;
- Per gli operatori socio sanitarile richieste di risarcimento sono solitamente generate da:
- presunta omissione di adeguata assistenza a un malato;
- errata assistenza nella pulizia o nella deambulazione degli assistiti;
- inosservanza delle indicazioni date dal personale infermieristico.
Quali richieste di risarcimento copre la polizza?
La polizza di Responsabilità Civile Professionale copre le richieste di risarcimento presentate durante il periodo di validità della polizza, anche se l’atto illecito è stato commesso prima della data di decorrenza dell’assicurazione, ma comunque durante il periodo di retroattività.
Se l’RC Infermieri non viene rinnovata al termine del periodo di validità, eventuali richieste di risarcimento presentate dopo la scadenza della polizza non saranno accettate.
Nel premio base è compresa la retroattività illimitata in assenza di circostanze note o sinistri negli ultimi 5 anni.
Esclusioni
La polizza non copre le richieste di risarcimento derivanti da:
- errori o negligenze professionali commesse da un assicurato non iscritto all’Albo o non autorizzato ad esercitare l’attività di infermiere o di operatore socio sanitario;
- atti illeciti che l’assicurato è consapevoledi aver commesso prima di sottoscrivere la polizza;
- errori commessi prima dell’inizio del periodo di retroattività;
- azioni od omissioni dolose;
- impiego di farmaci somministrati per scopi non terapeutici;
- violazioni dell’obbligo del segreto professionale;
- insufficienza del consenso informato, obbligazioni di natura fiscale, ingiuria e diffamazione, discriminazione, mobbing, molestie e abusi, etc.